Art. 2.
                       Attivita' professionale
  1. Formano oggetto della professione di enologo:
    a)  la  direzione  e  l'amministrazione, nonche' la consulenza in
aziende vitivinicole per la trasformazione  dell'uva,  l'affinamento,
la  conservazione,  l'imbottigliamento  e  la commercializzazione dei
vini e dei prodotti derivati;
    b) la direzione e l'amministrazione,  nonche'  la  consulenza  in
aziende   vitivinicole,   con  particolare  riferimento  alla  scelta
varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
    c)  la  direzione  e  l'espletamento  di  funzioni  di  carattere
vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
    d)  l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed
organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;
    e) la collaborazione nella progettazione  delle  aziende  di  cui
alle  lettere  a)  e  b)  nella scelta della tecnologia relativa agli
impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
    f)  l'organizzazione  aziendale  della  distribuzione   e   della
commercializzazione  dei  prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti
di comunicazione, di marketing e di immagine.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI