Art. 10.
                  Erogazioni a titolo assistenziale
  1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che
a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei  beneficiari  di
qualsiasi  tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano
contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei
loro familiari.
  2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il  consiglio  di
amministrazione.
  3.  Il  trattamento di assistenza puo' prevedere anche l'erogazione
di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli  iscritti,  ai
pensionati  e  ai  loro  familiari  e  superstiti  con  le  modalita'
stabilite dall'assemblea  nazionale  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione.