Art. 11. Contributo soggettivo 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. 2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000. 3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi. 4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. 5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.