Art. 11.
                        Contributo soggettivo
  1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo  a  carico  di  ogni
iscritto  all'Ente  e'  pari  alle  seguenti  percentuali del reddito
professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla
relativa  dichiarazione  ai  fini  dell'IRPEF  e   dalle   successive
definizioni:
    a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
    b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
  2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.500.000.
  3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la
prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di eta',
il  contributo  minimo  di  cui  al presente articolo e' ridotto alla
meta' per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.
  4. Gli iscritti  all'albo  professionale  che  non  siano  iscritti
all'Ente  e  non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare
all'Ente un contributo di  solidarieta'  pari  al  3  per  cento  del
reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e
comunque non inferiore a L. 100.000 annue.
  5.  Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato  come  onere
personale  per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi
altra imposta diretta.