Art. 12.
                       Contributo integrativo
  1. A partire dal 1›  gennaio  dell'anno  successivo  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su tutti i corrispettivi
percepiti  dai  veterinari  iscritti  agli  albi  professionali   per
l'attivita'  professionale  e  di certificazione prestata a favore di
associazioni, enti o soggetti pubblici, da  veterinari  convenzionati
con  le  associazioni  o  gli  enti  o i soggetti medesimi, o da essi
dipendenti, e' dovuta una  maggiorazione  a  carico  degli  operatori
interessati   o   dei   richiedenti.   L'ammontare   della   predetta
maggiorazione dovra' essere versata all'Ente dagli  operatori  stessi
all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.
  2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la
maggiorazione  per  la quota di competenza di ogni associato iscritto
all'albo  dei  veterinari.  L'ammontare   complessivo   annuo   delle
maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista
e'    calcolato   su   una   percentuale   del   volume   di   affari
dell'associazione  o  societa'  pari  alla  percentuale  degli  utili
spettanti al professionista stesso.
  3.  Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il
titolo  di  cui  al   comma   1,   un   importo   minimo   risultante
dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio
veterinario  pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di
cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
  4.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   15,   comma   2,   la
maggiorazione  percentuale,  in  sede  di  prima  applicazione  della
presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
  5. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' soggetta  all'IRPEF  e
non costituisce reddito professionale.