Art. 12. Contributo integrativo 1. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attivita' professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, e' dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovra' essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione. 2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. 3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. 5. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.