Art. 13.
                Frazionabilita' dei contributi minimi
  1.  I  contributi  minimi  di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
commisurati,  in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente
nell'anno  solare  secondo  modalita'  stabilite  dal  consiglio   di
amministrazione dell'Ente stesso.