Art. 14.
                        Reddito professionale
  1. Ai fini della  presente  legge,  per  reddito  professionale  si
intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' il
reddito proveniente dall'attivita' professionale convenzionata svolta
per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12,
comma 1.
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il  testo  dell'art.  49,  primo comma, del D.P.R. n.
          597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche), e' il seguente:
             "Art. 49 (Reddito di lavoro autonomo). - Il  reddito  di
          lavoro  autonomo e' quello derivante dall'esercizio di arti
          e professioni, compreso l'esercizio in forma  associata  di
          cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5.
             (Omissis)".