Art. 18. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi 1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento. 3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data. 4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 e' attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT. 5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonche' il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto. 6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verra' determinata assumendo come base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.