Art. 18.
            Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
  1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente  sono  perequati  a
decorrere  dal 1› gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni
dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai
e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  2.  Ai  fini  previsti  dal  comma  1,  la  variazione  percentuale
dell'indice e' determinata confrontando il valore  medio  dell'indice
relativo  al  periodo  compreso tra il diciottesimo e il settimo mese
anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con  il
valore  medio  dell'indice  di  base  in  relazione al quale e' stato
effettuato il precedente aumento.
  3. Le  misure  dei  trattamenti  minimi  delle  pensioni  liquidate
secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1› gennaio
di  ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute
nei commi 1 e 2, si  applicano  anche  alle  pensioni  liquidate  con
decorrenza pari o successiva a tale data.
  4.  La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma
1 e' attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi
di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'ISTAT.
  5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza  sono
adeguati  i  limiti  di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al
comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo  11,  nonche'  il
contributo  soggettivo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo
11, arrotondando i relativi importi al successivo  multiplo  di  lire
100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.
  6.  In  sede  di  prima applicazione degli adeguamenti previsti nel
comma 5, la variazione percentuale verra' determinata assumendo  come
base  il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il
diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.