Art. 2.
                        Pensione di vecchiaia
  1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta  a  coloro  che  abbiano
compiuto  almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
di effettiva iscrizione e contribuzione.
  2. L'assicurato che al compimento del  sessantacinquesimo  anno  di
eta'   non  possa  far  valere  trenta  anni  di  contribuzione  puo'
continuare i versamenti per il periodo  necessario  al  conseguimento
del diritto alla pensione di vecchiaia.
  3. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione
e  contribuzione,  al  2 per cento della media dei piu' elevati dieci
redditi  annuali  professionali  dichiarati  dall'iscritto  ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  risultante dalle
dichiarazioni presentate per  gli  ultimi  quindici  anni  solari  di
contribuzione  anteriori  a  quello  di  maturazione  del  diritto  a
pensione.
  4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si  considera  solo
la  parte  di  reddito  professionale  soggetta  al contributo di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a).
I redditi annuali dichiarati, escluso  l'ultimo,  sono  rivalutati  a
norma dell'articolo 17.
  5.  La  misura  della  pensione non puo' essere inferiore a quattro
volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo  11,  comma
2,  a  carico  dell'iscritto  nel  secondo anno anteriore a quello di
maturazione del diritto a pensione.
  6. Se la media dei redditi e' superiore a  lire  42,3  milioni,  la
percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 e' cosi' ridotta:
    a)  all'1,71  per  cento  per lo scaglione di reddito superiore a
lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;
    b) all'1,43 per cento per lo scaglione  di  reddito  superiore  a
lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;
    c)  all'1,14  per  cento  per lo scaglione di reddito superiore a
lire 74,1 milioni.
  7. I soggetti che  dopo  la  maturazione  del  diritto  a  pensione
continuano   l'esercizio   della  professione  hanno  diritto  ad  un
supplemento  della  pensione,  al  compimento  di  ogni  biennio   di
iscrizione  e  di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche
prima, in caso di  cancellazione  dall'albo  anche  per  premorienza.
Ciascun  supplemento e' pari per ogni anno alle percentuali di cui ai
commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti
dalle dichiarazioni successive a quelle considerate  per  il  calcolo
del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.