Art. 20. 
                      Pagamenti dei contributi 
  1.  I  contributi  minimi  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  e
all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai  sensi  del
comma 6 del presente articolo. 
  2. Le  eventuali  eccedenze  rispetto  ai  contributi  minimi  sono
versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale  di  cui
all'articolo 19 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. 
  3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale  ovvero
presso  gli  istituti  di  credito  incaricati   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Ente. 
  4. Il ritardo  nei  pagamenti  di  cui  al  comma  3  comporta  una
maggiorazione pari al 15 per cento  di  quanto  dovuto  per  ciascuna
scadenza e l'obbligo del pagamento  degli  interessi  di  mora  nella
stessa misura prevista per le imposte dirette. 
  5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente,
gli interessi di mora decorrono dal 1' gennaio  dell'anno  nel  quale
deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme
di cui all'articolo 19, comma 5. 
  6. L'Ente puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti,
e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo
e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi
dall'intendenza di finanza  competente  e  da  porre  in  riscossione
secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. 
  7. Ai fini della riscossione l'Ente puo'  in  ogni  tempo  giovarsi
della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. 
  8. Le date e le modalita' di pagamento  e  di  riscossione  possono
essere modificate con deliberazione del consiglio di  amministrazione
dell'Ente, approvata dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale.