Art. 24.
                         Iscrizione all'Ente
  1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli
albi professionali che esercitano la libera  professione  o  svolgono
attivita'  professionale  come  lavoratori autonomi convenzionati con
associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.
  2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre  agli  assicurati
che  si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2,
gli iscritti agli albi professionali  che  esercitano  esclusivamente
attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le
quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
  3.  L'iscrizione  ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella
facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia
all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato  con  espressa
dichiarazione  da  redigere  seguendo  le modalita' dell'articolo 24,
primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
  4. E' inefficace a  tutti  gli  effetti  l'iscrizione  all'Ente  di
coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari,
o  la  cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In
tal caso i contributi  versati  devono  essere  restituiti  dall'Ente
senza interessi.
  5.  Non  comportano  la  perdita  dell'anzianita'  di  iscrizione i
periodi  di  inattivita'   professionale,   purche'   sia   mantenuta
l'iscrizione all'Albo, dovuti a:
    a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
    b) permanenza all'estero per motivi di studio;
    c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od
europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di
sindaco  di  comune  capoluogo  di  provincia  o  con  piu' di 50.000
abitanti.
  6. Durante i periodi di cui al  comma  5  sono  comunque  dovuti  i
contributi previsti dagli articoli 11 e 12.
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il  testo  dell'art.  24, primo comma, della legge n.
          114/1977 (Modificazioni alla  disciplina  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche), e' il seguente:
             "Art.  24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della
          concessione di benefici e vantaggi non  tributari  previsti
          da  leggi  speciali,  certificati  rilasciati  dagli uffici
          delle imposte dirette  concernenti  la  propria  situazione
          reddituale  possono,  in luogo dei certificati dichiarare i
          fatti oggetto della certificazione. Alla  dichiarazione  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 4 gennaio 1968, n.
          15.
            (Omissis)".