Art. 24. Iscrizione all'Ente 1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. 2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. 4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. 5. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a: a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause; b) permanenza all'estero per motivi di studio; c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con piu' di 50.000 abitanti. 6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 24, primo comma, della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e' il seguente: "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (Omissis)".