Art. 25.
        Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
  1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e  co-
incide con l'anno solare.
  2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone
il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere
presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale rispettivamente
entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.
  3.  Alla  fine  di  ogni  biennio  il  consiglio di amministrazione
dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio
stesso deve assumere le delibere da sottoporre  all'approvazione  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  merito alla
variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.
  4.   Qualora   sia   ravvisata   l'urgenza   di   un   accertamento
dell'andamento  economico  e  finanziario  dell'Ente, il consiglio di
amministrazione puo' disporre per la verifica  tecnica  ancora  prima
della scadenza del biennio.