Art. 28.
                     Reddito annuo convenzionale
                      per il pregresso decennio
  1. Per le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e   concesse   con   una   anzianita'
contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge   inferiore  ai  dieci  anni,  la  media  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 2 verra' calcolata integrando fino al prescritto numero
di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente
al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11;
a tali fini il reddito professionale netto  da  assumere  in  ciascun
anno  per  il  calcolo  della  media  e'  pari  al  contributo stesso
rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
a),  e  al  reddito  stesso  non si applicano le rivalutazioni di cui
all'articolo 17.
  2. Per i primi due anni di applicazione  della  presente  legge  il
contributo  minimo  soggettivo  da considerare ai fini previsti dalla
norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 e' quello fissato al comma  2
dell'articolo 11.