Art. 28. Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio 1. Per le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianita' contributiva posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verra' calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media e' pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 17. 2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 e' quello fissato al comma 2 dell'articolo 11.