Art. 29.
                          Pensioni in corso
  1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di un trattamento pensionistico a  carico  dell'Ente,
hanno   diritto  ad  una  riliquidazione  della  pensione  in  misura
percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione  di
L.  2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente alla data
di entrata in vigore della  presente  legge.  A  coloro  che  non  si
avvalgono  della facolta' del reintegro contributivo sono corrisposte
ulteriori L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere
dal terzo anno di applicazione della presente legge.
  2. Ai fini previsti dal  comma  1,  la  variazione  percentuale  e'
accertata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
consiglio  di  amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal
1› gennaio successivo a quello di entrata in  vigore  della  presente
legge.
  3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute
nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.
  4.  I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione
in base alla  medesima  misura,  opportunamente  ridotta  secondo  le
aliquote di reversibilita'.
  5.  I  trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai
sensi dell'articolo 18 della presente legge.
 
          Nota all'art. 29:
             - Il testo dell'art. 23 della legge n. 1357/1962  e'  il
          segunte:
             "Art.  23.  -  La pensione ai superstiti e' stabilita in
          base  alle  seguenti  aliquote  della   pensione   prevista
          dall'art. 22:
              70 per cento per un superstite;
              80 per cento per due supersitit;
              90 per cento per tre superstiti;
              100 per cento per quattro o piu' superstiti.
             Nel  caso  di  concorso  di piu' superstiti, la pensione
          risultante  secondo  le  aliquote  precedenti  si   intende
          attribuita ai medesimi in parti uguali.
             Perdono il diritto a pensione:
              1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza
          dal 1› del mese successivo a quello in cui il matrimonio e'
          contratto;
              2)  i  figli  e le figlie al compimento del 21› anno di
          eta';
              3) le figlie quando contraggano  matrimonio  prima  del
          21› anno di eta'.
             Il   diritto   a  pensione  del  coniuge  superstite  e'
          subordinato alla condizione che non sia  stata  pronunciata
          sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di
          entrambi i coniugi.
             Nei  casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite
          o di taluno dei figli,  si  procede  alla  revisione  della
          pensione in base alle aliquote precedenti.
             Per  il  diritto  a  pensione  gli  orfani maggiorenni e
          totalmente inabili a proficuo  lavoro  sono  equiparati  ai
          minorenni".
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             N.B.:    La    Corte    costituzionale   ha   dichiarato
          l'illegittimita' costituzionale del quarto comma  dell'art.
          23,  nella  parte  in  cui  esclude  dall'erogazione  della
          pensione di riversibilita' il coniuge  separato  per  colpa
          con  sentenza passata in giudicato (sentenza 8 luglio 1987,
          n. 286 - pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  1a  serie
          speciale - n. 31 del 29 luglio 1987).