Art. 29. Pensioni in corso 1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalgono della facolta' del reintegro contributivo sono corrisposte ulteriori L. 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge. 2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale e' accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1 gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. 4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilita'. 5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 23 della legge n. 1357/1962 e' il segunte: "Art. 23. - La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'art. 22: 70 per cento per un superstite; 80 per cento per due supersitit; 90 per cento per tre superstiti; 100 per cento per quattro o piu' superstiti. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali. Perdono il diritto a pensione: 1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1 del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto; 2) i figli e le figlie al compimento del 21 anno di eta'; 3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21 anno di eta'. Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti. Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni". -------------------------------------------------------- N.B.: La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma dell'art. 23, nella parte in cui esclude dall'erogazione della pensione di riversibilita' il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato (sentenza 8 luglio 1987, n. 286 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 31 del 29 luglio 1987).