Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente. 2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. 3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2. 4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.