Art. 3.
                       Pensione di anzianita'
  1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono
far valere almeno trentacinque anni  di  effettiva  iscrizione  e  di
contribuzione all'Ente.
  2.   La   corresponsione   della   pensione   e'  subordinata  alla
cancellazione  dall'albo  professionale  ed  e'   incompatibile   con
l'iscrizione  a  qualsiasi  albo professionale o elenco di lavoratori
autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
  3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3  a  6
dell'articolo 2.
  4.  Verificandosi  uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma
2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal  momento  in
cui si verifica l'incompatibilita' stessa.