Art. 31.
                 Iscritti in piu' albi professionali
  1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si  iscriva  anche  in  albi
relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse
di  previdenza  delle  professioni nei cui albi e' iscritto entro sei
mesi dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  o  dalla  nuova
iscrizione.
  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  hanno  gia' maturato il
diritto a pensione nei confronti dell'Ente.
  3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta  la  cancellazione
d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la
restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.
  4.  Il  reddito  professionale  denunciato  ai  fini  dell'IRPEF si
considera   comunque   interamente   conseguito   nell'ambito   della
professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.
  5.  In  deroga  alle  norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza
relativa a  libere  professioni,  ogni  contribuzione  soggettiva  ed
oggettiva  e'  dovuta  esclusivamente  all'ente  o  cassa  per cui il
professionista ha optato e nella misura stabilita dalle  norme  rela-
tive all'ente o cassa stessi.