Art. 32. Iscritti a domanda 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. 2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12. 3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.