Art. 32. 
                         Iscritti a domanda 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della  legge  18  agosto
1962, n. 1357. 
  2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel  ruolo
degli "Iscritti a domanda", il contributo e'  determinato  in  misura
pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2  dell'articolo
11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3
dell'articolo 12. 
  3. Agli effetti del calcolo  della  pensione  secondo  la  presente
legge, si assume quale reddito il decuplo del  contributo  soggettivo
minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.