Art. 36.
                    Consiglio di amministrazione
  1. La lettera a) del primo comma dell'articolo  5  della  legge  18
agosto 1962, n. 1357, e' sostituita dalla seguente:
    "a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice
presidente  dell'Ente  e sei membri del consiglio di amministrazione,
di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati;  eleggere  il
sindaco  effettivo  e supplente in rappresentanza degli iscritti e il
sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati".
 
          Nota all'art. 36:
             - Il testo dell'art. 5 della legge n.  1357/1962,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 5. - Spetta all'assemblea nazionale:
              a)  eleggere,  tra gli iscritti all'Ente, il presidente
          ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del  consiglio
          di  amministrazione,  di cui cinque tra gli iscritti ed uno
          tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente
          in rappresentanza degli iscritti e il sindaco  effettivo  e
          supplente in rappresentanza dei pensionati;
               b)  approvare il programma di massima per l'attuazione
          degli scopi statutari;
               c) determinare, per il quinquennio e su  proposta  del
          consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante
          al  presidente,  nonche'  il  compenso  annuo  spettante ai
          membri del collegio sindacale e l'indennita' di presenza ai
          membri del consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato
          esecutivo;
               d)   approvare   il   regolamento   delle  prestazioni
          previdenziali ed assistenziali;
               e)  approvare  il  conto  consuntivo  predisposto  dal
          comitato   esecutivo   e   approvato   dal   Consiglio   di
          amministrazione".