Art. 36. Consiglio di amministrazione 1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituita dalla seguente: "a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati".
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 1357/1962, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - Spetta all'assemblea nazionale: a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati; b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c) determinare, per il quinquennio e su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonche' il compenso annuo spettante ai membri del collegio sindacale e l'indennita' di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e) approvare il conto consuntivo predisposto dal comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione".