Art. 37. Assemblea nazionale 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dai seguenti: "L'assemblea nazionale e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia. Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia. Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente. Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso. L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalita' che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente". 2. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.
Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 1357/1962, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - L'assemblea nazionale e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia. Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia. Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente. Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso. L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalita' che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente. L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. L'assemblea nazionale e' legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la meta' piu' uno dei suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti. Ciascun componente dell'assemblea nazionale non puo' avere che una sola delega. Il segretario dell'assemblea nazionale e' il direttore dell'Ente. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalita' indicate nell'art. 6".