Art. 37.
                         Assemblea nazionale
  1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18  agosto  1962,  n.
1357, e' sostituito dai seguenti:
  "L'assemblea  nazionale  e'  costituita  dai  rappresentanti  degli
iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia.
  Ciascun delegato dispone  di  un  voto  per  ogni  200  iscritti  e
frazioni  di  200  iscritti  non  inferiore  a  50  nella  rispettiva
provincia.
  Per l'elezione dell'assemblea  hanno  diritto  al  voto  tutti  gli
iscritti all'Ente.
  Sono  eleggibili  gli  iscritti all'Ente che non abbiano maturato i
requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso.
  L'Ente  trasmette  a  ciascun  presidente  di  ordine   provinciale
l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia,
aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
  Le  assemblee  degli  ordini  per  la  elezione  dei  delegati sono
convocate,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  e  presiedute   dal
presidente  di  ciascun  ordine  provinciale,  con  le  modalita' che
saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono  a
carico dell'Ente".
  2.  E'  abrogato  il  quinto  comma  dell'articolo 4 della legge 18
agosto 1962, n. 1357.
 
          Nota all'art. 37:
             - Il testo dell'art. 4 della legge n.  1357/1962,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  L'assemblea  nazionale  e'  costituita dai
          rappresentanti  degli  iscritti  all'Ente  eletti  ciascuno
          nell'ambito di una provincia.
             Ciascun  delegato  dispone  di  un  voto  per  ogni  200
          iscritti e frazioni di 200  iscritti  non  inferiore  a  50
          nella rispettiva provincia.
             Per  l'elezione  dell'assemblea  hanno  diritto  al voto
          tutti gli iscritti all'Ente.
             Sono eleggibili gli iscritti all'Ente  che  non  abbiano
          maturato  i requisiti per il godimento di pensioni a carico
          dell'Ente stesso.
             L'Ente  trasmette  a  ciascun   presidente   di   ordine
          provinciale  l'elenco  degli  iscritti  all'Ente, residenti
          nella relativa  provincia,  aventi  diritto  all'elettorato
          attivo e passivo.
             Le  assemblee  degli ordini per la elezione dei delegati
          sono  convocate,  a  mezzo  di  lettera   raccomandata,   e
          presiedute  dal  presidente  di ciascun ordine provinciale,
          con le modalita'  che  saranno  fissate  dal  consiglio  di
          amministrazione dell'Ente.
             Gli   oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico dell'Ente.
             L'assemblea nazionale si riunisce,  ogni  anno,  in  via
          ordinaria,  su  convocazione  del  presidente,  ed  in  via
          straordinaria quando se ne ravvisi la necessita' o  ne  sia
          fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
             La  convocazione  e'  fatta  mediante  avviso a mezzo di
          lettera raccomandata da spedirsi almeno otto  giorni  prima
          di   quello  fissato  per  la  riunione  e  deve  contenere
          l'indicazione del  luogo,  giorno  ed  ora  della  riunione
          stessa e degli argomenti da trattare.
             L'assemblea  nazionale e' legalmente costituita in prima
          convocazione quando vi intervenga la  meta'  piu'  uno  dei
          suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere
          stabilita  ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo
          invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.
             Ciascun componente  dell'assemblea  nazionale  non  puo'
          avere che una sola delega.
             Il  segretario  dell'assemblea nazionale e' il direttore
          dell'Ente.
             I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal
          segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
             Le  deliberazioni   dell'assemblea   nazionale   vengono
          adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
             Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando
          riguardino  persone. In tal caso le votazioni avvengono con
          le formalita' indicate nell'art. 6".