Art. 4. Pensione di inabilita' 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilita' sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianita' minima. 2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'. 3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso. 4. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. 5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente puo', in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.