Art. 4.
                       Pensione di inabilita'
  1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano
le seguenti condizioni:
    a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia
esclusa,   a   causa   di   malattia   o   infortunio    sopravvenuti
all'iscrizione, in modo permanente e totale;
    b)  l'iscritto  abbia  compiuto  almeno  cinque anni di effettiva
iscrizione  e  di  contribuzione  anche  non  continuativi.   Qualora
l'inabilita'  sia  causata  da  infortunio si prescinde dal requisito
della anzianita' minima.
  2. Per il calcolo della pensione si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono
aumentati  di  dieci,  sino  a  raggiungere il massimo complessivo di
trentacinque,  salvo  che  l'iscritto  disponga  di  altri   redditi,
imponibili  o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore
a 12 milioni annui; si considera a tal fine  la  media  del  triennio
precedente la domanda di pensione di inabilita'.
  3.  Successivamente  alla  concessione  della  pensione,  quando il
titolare fruisca del  beneficio  di  cui  al  comma  2,  questi  deve
dimostrare   l'entita'   dei   propri  redditi  ogni  tre  anni,  con
riferimento al triennio trascorso,  pena  la  perdita  del  beneficio
stesso.
  4.  La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione
dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
  5. Entro i dieci anni successivi alla  concessione  della  pensione
l'Ente  puo',  in  qualsiasi  momento,  assoggettare  a  revisione la
permanenza  delle  condizioni  di  inabilita'.  La  erogazione  della
pensione  e'  sospesa  nei confronti del pensionato che non si presti
alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data  di  sospensione  senza
che  il  pensionato  si  sia  sottoposto  a revisione, la pensione e'
revocata d'ufficio.