Art. 6.
              Norme comuni alle pensioni di inabilita'
                          e di invalidita'
  1.  Le  modalita'  per  l'accertamento  dell'inabilita'   e   della
invalidita'  sono  stabilite con regolamento deliberato dal consiglio
di amministrazione dell'Ente ed approvato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.