Art. 7. Pensioni di reversibilita' ed indirette 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilita' cosi calcolata e' ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b). 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.