Art. 7.
               Pensioni di reversibilita' ed indirette
  1. Le pensioni di cui agli articoli  2  e  3  sono  reversibili  ai
superstiti,  nei  casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati
civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
    a) al coniuge, nella misura  del  60  per  cento  della  pensione
diretta  percepita  dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di
tale pensione per ogni  figlio  minorenne  o  maggiorenne  inabile  a
proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento
della pensione diretta;
    b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o
maggiorenni  inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento
della pensione diretta spettante al defunto per il primo figlio,  con
una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio,
fino  ad  un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione
diretta.
  2. Le pensioni di cui agli articoli 4  e  5,  sono  reversibili  ai
superstiti  alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora
la pensione originaria sia stata concessa prima  del  quinquennio  di
cui  al  comma  3,  la  pensione  di reversibilita' cosi calcolata e'
ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di  anno  superiore  ai
sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.
  3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui
al  comma  1,  ai  coniugi  ed  ai  figli dell'iscritto defunto senza
diritto a pensione, sempreche'  quest'ultimo  abbia  maturato  cinque
anni  di  iscrizione  e  contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata
come  la  pensione  di  vecchiaia,  con  riferimento   all'anzianita'
maturata  a  tal  fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1,
lettere a) e b).
  4. Ai figli minori sono equiparati i figli  che  seguono  corsi  di
studio,  sino  al  compimento della durata minima legale del corso di
studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non  oltre
il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.