La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di prevenire l'insorgere e  la  diffusione  dell'epatite
virale  B,  la  vaccinazione contro tale malattia e' obbligatoria per
tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.
  2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge, la vaccinazione e' obbligatoria anche
per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di eta'.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.