Art. 7. 1. Coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore e' ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge. 2. Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. 3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.
Nota all'art. 7: - La legge n. 184/1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".