Art. 8.
  1.  La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all'articolo
1 ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all'articolo 3  e'
esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini.
  2.   Nei   casi   di   cui   al   comma   1   gli   oneri  relativi
all'approvvigionamento del vaccino, alle  prestazioni  del  personale
sanitario  e  parasanitario,  agli  esami  di laboratorio e qualsiasi
altra spesa necessaria per la somministrazione  del  vaccino  sono  a
totale  carico  del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle
minori  spese   conseguenti   all'introduzione   della   vaccinazione
obbligatoria.