Art. 9. 1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTELLI