Art. 9.
  1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri
residenti o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI