Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI