Art. 2.
                          C o n t r o l l i
  1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad
essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato  di
alta qualita'" sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza
quadrimestrale  o  inferiore a seconda delle necessita', da parte del
servizio veterinario della competente autorita' sanitaria locale.
  2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad  accertare  la
conformita'  a  quanto  prescritto dal precedente art. 1, lettere a),
b), c), d), e).
  3. Qualora a seguito del controllo siano emersi  elementi  tali  da
far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanita' animale
previsti   nell'art.   1,   lettera   a)  del  presente  regolamento,
l'autorita' sanitaria locale dispone specifici accertamenti e  adotta
le misure di profilassi ritenute necessarie.
  4.  Il  rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari
del latte  crudo  riportati  nell'allegato  deve  essere  controllato
mediante  prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso
lo  stabilimento  di  trattamento  termico  destinatario  al  momento
dell'introduzione  del  latte  nello stabilimento medesimo secondo la
frequenza prescritta nell'allegato 2.
  Il controllo del latte crudo  presso  l'azienda  di  produzione  e'
effettuato  dal  servizio  veterinario  della unita' sanitaria locale
competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o  di
altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanita'.
  I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle
parti interessati.
  5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore
limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente
unita'  sanitaria  locale  effettua, al piu' presto, gli accertamenti
clinici sulle vacche lattifere interessate  e  adotta  le  necessarie
misure di profilassi.
  6.  Il Ministro della sanita', in qualsiasi momento, puo' procedere
ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni  previste
dal presente regolamento.
 
          Nota all'art. 2:
             -  I  laboratori ufficiali sono quelli facenti parte del
          Servizio sanitario nazionale.