Art. 3.
                         Latte non conforme
  1. Nel caso in cui si constati, a seguito dei  controlli  analitici
effettuati   secondo  la  frequenza  riportata  nell'allegato  2  del
presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del  precedente
art.  2,  la  non  conformita'  in  tutto  o  in  parte  ai requisiti
prescritti, il latte crudo deve  essere  escluso,  con  provvedimento
motivato  del  competente  servizio  dell'autorita' sanitaria locale,
dalla utilizzazione per la produzione di "latte  fresco  pastorizzato
di alta qualita'", salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per
il  ripristino  della  cui  conformita'  e'  concesso alla azienda di
produzione un periodo massimo di un mese.
  Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformita' del
latte  ai  requisiti  igienico-sanitari  prescritti,  il   competente
servizio  della  unita'  sanitaria  locale adotta nei confronti della
azienda di produzione  il  provvedimento  di  sospensione  temporanea
della  utilizzazione  del latte per la produzione di "latte fresco di
alta qualita'" fino a quando non risultino, a  seguito  di  controlli
analitici, ripristinate le condizioni di conformita'.
  2.  Il  latte  crudo  di  cui  al precedente comma 1, tuttavia, ove
compatibile,  puo'  essere  destinato  alla   produzione   di   latte
alimentare trattato termicamente.