Art. 3. Latte non conforme 1. Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 2 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente art. 2, la non conformita' in tutto o in parte ai requisiti prescritti, il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del competente servizio dell'autorita' sanitaria locale, dalla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'", salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformita' e' concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di un mese. Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformita' del latte ai requisiti igienico-sanitari prescritti, il competente servizio della unita' sanitaria locale adotta nei confronti della azienda di produzione il provvedimento di sospensione temporanea della utilizzazione del latte per la produzione di "latte fresco di alta qualita'" fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformita'. 2. Il latte crudo di cui al precedente comma 1, tuttavia, ove compatibile, puo' essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.