Art. 4. Norme transitorie 1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere a) e f), e' consentito fino al 31 dicembre 1992: a) la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni da brucellosi; b) la produzione di latte crudo con tenore di materia grassa non inferiore al 3,40% e con tenore di materia proteica non inferiore a 31,0 g/l; c) la produzione di latte crudo avente un tenore in germi a + 30 C per ml non superiore a 100.000 presso l'azienda di produzione e non superiore a 300.000 al momento dell'introduzione nello stabilimento di trattamento termico.