Art. 4.
                          Norme transitorie
  1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere  a)  e
f), e' consentito fino al 31 dicembre 1992:
    a)  la  provenienza  del  latte  crudo  da vacche appartenenti ad
allevamenti  ufficialmente  indenni  da  tubercolosi  ed  indenni  da
brucellosi;
    b)  la produzione di latte crudo con tenore di materia grassa non
inferiore al 3,40% e con tenore di materia proteica non  inferiore  a
31,0 g/l;
    c)  la produzione di latte crudo avente un tenore in germi a + 30
›C per ml non superiore a 100.000 presso l'azienda  di  produzione  e
non   superiore   a   300.000   al  momento  dell'introduzione  nello
stabilimento di trattamento termico.