Art. 2.
  1. Il Codice della strada dovra' essere informato alle esigenze  di
tutela  della  sicurezza  stradale  e ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
    a) adeguamento della  disciplina  della  motorizzazione  e  della
circolazione   stradale  alla  normativa  comunitaria,  agli  accordi
internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata  complessita'
del  traffico,  specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresi',
la  redazione  e  l'attuazione,  da   parte   delle   amministrazioni
competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le
indicazioni degli strumenti urbanistici;
    b)  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure eliminando,
anche in funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti  e  dei
provvedimenti,  la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai singoli Ministri  per  l'emanazione  e  modifica  di  disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa;
    c) disciplina piu' dettagliata del potere di ordinanza degli enti
proprietari  o concessionari delle strade per la regolamentazione del
traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei  lavori
pubblici in caso di inosservanza delle norme;
    d)  previsione della facolta' dell'ente proprietario della strada
di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al  pagamento  di
una somma;
    e)  disciplina  del  registro  delle  strade e del censimento del
traffico, nel quadro  delle  funzioni  relative  all'assetto  e  alla
pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    f)  disciplina  delle  fasce  di  rispetto,  degli accessi, delle
diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale,  anche
in   relazione   alla   classificazione  delle  strade,  nonche'  dei
dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasione alla sosta nei
centri urbani;
    g) disciplina  della  velocita'  in  coerenza  con  la  normativa
comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell'ambiente e
del risparmio energetico;
    h)   determinazione  dei  casi  di  rimozione  dei  veicoli,  con
attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle  strade  del
relativo  potere  di  rimozione  e  con  previsione  dell'obbligo  di
pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia;
    i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli,
con rinvio al regolamento di  esecuzione  per  la  definizione  delle
caratteristiche   costruttive  e  funzionali,  riservando  a  decreti
ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;
    j)   determinazione   dell'installazione   di   dispositivi    di
monitoraggio   per   il   rilevamento  dell'inquinamento  acustico  e
atmosferico da  collocare  nei  punti  di  maggiore  congestione  del
traffico;
    k)  introduzione  di nuove categorie di veicoli, previsione della
categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della  disciplina  delle
macchine agricole ed operatrici;
    l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonche' dei
veicoli   e  dei  trasporti  eccezionali,  con  previsione  di  oneri
supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali  per  il
rinforzo,  l'adeguamento  e  l'usura delle infrastrutture, nonche' di
norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni;
    m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa  al
trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e
alla  circolazione  dei relativi veicoli, a tutela del conducente del
veicolo e degli addetti al trasporto, nonche' dell'ambiente esterno;
    n) aggiornamento delle norme per  l'ammissione  e  la  cessazione
della  circolazione  dei  veicoli,  per  la  distinzione  della  loro
utilizzazione in uso proprio e  in  uso  di  terzi,  nonche'  per  la
disciplina,   ai  fini  della  circolazione,  della  locazione  senza
conducente anche con facolta' di acquisto; revisione della disciplina
delle vendite con patto di riservato dominio;
    o) aggiornamento delle norme per  la  revisione  periodica  degli
autoveicoli;
    p)  revisione  della  disciplina  della  patente  di  guida,  con
semplificazione delle  procedure  e  coordinamento  delle  competenze
amministrative,  garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in
particolare  della  sicurezza  individuale  e   collettiva,   nonche'
previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il
servizio  di  polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati
per tale esclusivo impiego;
    q) previsione di una particolare disciplina per il  rilascio  del
certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o
infermita' pregiudizievoli al conseguimento della patente;
    r)   introduzione  di  norme  e  dispositivi  che  facilitino  la
mobilita' dei non vedenti e dei portatori di handicap;
    s) previsione, durante i primi tre anni dal  conseguimento  della
patente  di  guida,  di  una  limitazione  nella guida determinata in
rapporto alla capacita' di velocita'  massima  e  al  rapporto  peso-
potenza dell'autoveicolo;
    t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della
revoca  della  patente  di  guida,  anche con riferimento ai soggetti
sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione;
    u)  determinazione  dei  casi  in  cui  la  marcia  dei   veicoli
costituisca,   per  le  condizioni  degli  stessi,  pericolo  per  la
sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di  polizia
stradale,  del  potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali
casi lo stato di pericolo;
    v) previsione di misure cautelari per le  violazioni  piu'  gravi
qualora  commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o
muniti di targa per escursionisti esteri;
    w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella
sosta vietata;
    x) determinazione, nella misura del 5  per  cento,  dei  proventi
delle  infrazioni  spettanti  ad  organi  dello Stato da devolvere ai
competenti organi ministeriali per studi, ricerche  e  propaganda  ai
fini  della  sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di
traffico e per finalita' di educazione stradale;  previsione  che  il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  dei
trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote  dei  proventi
da destinare alle suddette finalita';
    y)  aggiornamento  delle  norme  per il rilascio del documento di
circolazione,  per  l'immatricolazione,  per   i   trasferimenti   di
proprieta',  di  residenza o di abitazione, nonche' per la radiazione
dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati,  che,
nel  rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente
al Ministero dei trasporti ed al pubblico  registro  automobilistico,
persegua  un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti
eventuali duplicazioni  e  dispersioni  di  attivita'  amministrative
dirette  al  medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure
operative  e  prevedendo  comunque  forme  di  immediata  provvisoria
registrazione  da parte del pubblico registro automobilistico, valide
a  tutti  gli  effetti  di  legge,  salvo  prova  contraria,   e   da
perfezionare  definitivamente entro termini non superiori a tre mesi;
cio' anche allo scopo di effettuare una  puntuale  rilevazione  della
composizione del parco circolante;
    z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato
della  fabbricazione,  vendita  e distribuzione delle targhe, nonche'
previsione che per i ciclomotori, ferma restando la  natura  di  bene
mobile    non   registrato,   sia   adottato   un   contrassegno   di
identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo
all'acquisto;
    aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della  sicurezza  stradale
che includa incidenti e infrazioni;
    bb)  riserva  al  Ministero  dell'interno  del  coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
    cc)  previsione  di  una  normativa  diretta  alla   salvaguardia
dell'ambiente   dagli   effetti  nocivi  dell'inquinamento  acustico,
dell'aria e del suolo, conseguenti  alla  circolazione  dei  veicoli,
nonche'   previsione   di   norme   per   l'adozione  di  dispositivi
appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto  delle  direttive
comunitarie;
    dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative
e  relative  sanzioni  e  previsione  di nuove ipotesi in conseguenza
della  nuova  disciplina  della  circolazione,  nonche'   di   misure
cautelari  a  garanzia del credito erariale per le predette sanzioni,
stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime  nei  limiti  di  lire
trentamila  per  il  minimo  e di lire quattromilioni per il massimo;
previsione  anche  della  possibilita'  di  sanzioni   amministrative
accessorie  consistenti  nella  sospensione o revoca della patente di
guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni;
    ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocita', di  tre
diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione
dei  limiti  sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia
compresa fra i dieci  e  i  quaranta  chilometri  orari,  ovvero  sia
superiore  ai  quaranta  chilometri  orari; qualora la violazione del
limite di velocita' sia di  oltre  quaranta  chilometri  orari  sara'
prevista  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata  sospensione
da uno a tre mesi della patente di guida;
    ff)   previsione   di   criteri  e  modalita'  per  il  periodico
aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario;
    gg) previsione, nelle ipotesi piu' gravi di comportamento, da cui
derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la  sicurezza
individuale  e  collettiva,  di nuovi reati e modifica delle sanzioni
penali  vigenti,  purche'  non  superino  nel  massimo  per  le  pene
detentive  i  mesi  dodici  e per le pene pecuniarie la somma di lire
duemilioni.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il D.P.R.  n.  616/1977,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  234 del 29 agosto
          1977, da' attuazione alla delega di cui  all'art.  1  della
          legge 22 luglio 1975, n. 382, in tema di trasferimento e di
          delega   di   funzioni   statali  alle  regioni  a  statuto
          ordinario.