Art. 3.
  1. Entro il termine di cui all'articolo  1  il  Governo,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta
norme   regolamentari   per   l'esecuzione   e   l'attuazione   delle
disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili,
e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione
stradale  alle  norme  contenute  nelle  direttive comunitarie e agli
accordi  internazionali  in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri
dell'uniforme  pianificazione  cui  debbono  attenersi  gli  enti cui
spetta l'apposizione della segnaletica stradale  e  tenendo  comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19- bis del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo
1988, n. 111.
  2. Entro lo  stesso  termine  di  cui  all'articolo  1  i  Ministri
competenti  per  materia,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con  proprio  decreto,  norme
regolamentari  per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del
codice della strada  che  investano  la  loro  esclusiva  competenza,
nonche'  norme  regolamentari  per  la  riorganizzazione di uffici od
organi, compresi quelli delle aziende  od  amministrazioni  autonome,
dei   rispettivi   dicasteri,  in  funzione  delle  nuove  o  diverse
competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere  prevista
l'istituzione  di  organismi  consultivi  e  di  studio necessari per
l'attuazione del codice della strada.
  3. I regolamenti di cui ai  commi  1  e  2  dovranno  ispirarsi  ai
criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della
semplificazione  e snellimento delle procedure, riducendo al massimo,
anche in funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti  e  dei
provvedimenti,  l'intervento  di  piu'  uffici  nel  procedimento  ed
eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.
 
          Note all'art. 3:
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 3 del medesimo articolo prevede che con decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
             Il  comma  4  del  ripetuto  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            -  Il testo dell'art. 19- bis del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959,  introdotto dall'art. 18 della legge n. 111/1988,
          e' il seguente:
             "Art. 19- bis (Adeguamento  della  segnaletica  stradale
          alle  norme internazionali). - In attesa delle disposizioni
          che al riguardo saranno emanate  in  sede  di  riforma  del
          codice  della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il
          Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle  materie
          attribuite  dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare
          con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo  unico  delle   norme   sulla
          disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,  n.
          420,  alle  norme  contenute nelle direttive comunitarie ed
          agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i
          criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono  attenersi
          gli   enti   cui  spetta  l'apposizione  della  segnaletica
          stradale".