Art. 4.
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative
concernenti  la  disciplina della motorizzazione e della circolazione
stradale alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica,  per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  commissioni
permanenti.
  2. Ciascuna commissione esprime il proprio  parere  entro  sessanta
giorni  dalla  assegnazione,  indicando  specificamente  le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai princi'pi e  criteri  direttivi
della legge di delegazione.
  3.  Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati
i pareri di cui al comma 2,  ritrasmette  alle  Camere,  con  le  sue
osservazioni  e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere
definitivo delle commissioni permanenti,  che  deve  essere  espresso
entro trenta giorni dalla assegnazione.