Art. 5. 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI