Art. 5.
  1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo  codice
della strada, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti  disposizioni  integrative  e  correttive,  nel  rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere
delle commissioni di cui all'articolo 4.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI