Art. 2. 
  1. Ai comuni, alle  province,  ai  loro  consorzi,  alle  comunita'
montane,   nonche'   ad   enti,   organizzazioni   di   volontariato,
associazioni e cooperative di solidarieta' sociale che operino  senza
scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 1, nel  rispetto  dell'equilibrato  sviluppo  della
personalita' dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo
di cui all'articolo 3. 
  2. I contributi sono erogati  previa  dimostrazione  dell'effettiva
realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale
competente per territorio ha espresso il parere. 
  3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le  associazioni  e
le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti  a  trasmettere  i
propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione
di cui al comma 5. 
  4. I contributi destinati  ai  comuni,  ai  loro  consorzi  e  alle
comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle  effettive
esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai  criteri  elaborati
dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per
l'avvio di nuove iniziative. 
  5. I contributi vengono ripartiti sulla  base  dei  criteri  e  dei
requisiti determinati da apposita  commissione  istituita  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto  del  Ministro  per
gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a  mezzo  di
suo delegato, scelto  tra  gli  esperti  o  tra  i  funzionari  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal
presidente, da un funzionario  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  con  funzione  di  segretario,  da  un  rappresentante  per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e  giustizia  e  della
pubblica  istruzione,  da  tre  docenti  universitari  esperti  nelle
problematiche dell'eta' evolutiva  designati  dal  Ministro  per  gli
affari sociali, nonche' da tre rappresentanti  delle  regioni  e  tre
rappresentanti dei comuni, designati  rispettivamente,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale
dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro  dell'interno
la proposta riguardante la concessione dei contributi  riferiti  alle
domande presentate. 
  6. Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  dispone  il
finanziamento nel termine di trenta giorni dalla  formulazione  della
proposta. 
  7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari
dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune  e
per il tramite della prefettura competente per territorio,  entro  il
30 marzo di ciascun anno.