Art. 3. 
  1. Per l'erogazione dei contributi e' istituito un  apposito  fondo
per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali,
aggiuntivo  rispetto  ai   fondi   previsti   dall'articolo   2   del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione  del
fondo e' determinata in lire 25.000 milioni per  l'anno  1991  ed  in
lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. 
  2. A valere sul fondo di cui al comma 1  il  Ministro  dell'interno
eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 6.