Art. 3. 1. Per l'erogazione dei contributi e' istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo e' determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. 2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.