Art. 4. 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri: a) sperimentalita' e concentrazione; b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile; c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico; d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato; e) capacita' di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile; f) idoneita' ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalita'; g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che puo' proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2. 4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti.