Art. 4. 
  1. Il Ministro di grazia e giustizia  finanzia  progetti  elaborati
dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione  di  interventi
di prevenzione  della  delinquenza,  di  risocializzazione  nell'area
penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli  anni  1991,  1992  e
1993. 
  2. Sui progetti esprime il proprio parere la  commissione  centrale
per  il  coordinamento   delle   attivita'   dei   servizi   minorili
dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza,  di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) sperimentalita' e concentrazione; 
    b) localizzazione dei  comuni  a  maggiore  rischio  di  devianza
minorile; 
    c) collegamento - anche nella forma della  gestione  congiunta  -
con gli enti locali e  con  le  altre  istituzioni,  con  particolare
riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico; 
    d)  coinvolgimento  del  privato  sociale  e   del   volontariato
organizzato; 
    e) capacita' di stimolare le risorse locali e le forze produttive
ai problemi della prevenzione del disagio minorile; 
    f) idoneita' ad occupare il tempo  libero  dei  bambini  e  degli
adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e  alla  vita  di
strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalita'; 
    g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione. 
  3. Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  prima  di  disporre  il
finanziamento invia i progetti alla commissione di  cui  all'articolo
2, comma 5, che puo' proporre adeguamenti tali da consentire il  loro
coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2. 
  4. Decorso il termine di trenta giorni  senza  che  la  commissione
avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia  dispone  il
finanziamento dei progetti.