Art. 5. 
  1. Ai comuni, alle  province,  ai  loro  consorzi,  alle  comunita'
montane nonche' agli enti, alle organizzazioni di volontariato,  alle
associazioni ed alle  cooperative  di  solidarieta'  sociale  possono
essere dati in uso, con convenzione  che  ne  fissa  la  durata,  con
decreto del Ministro  delle  finanze,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro  per  gli  affari  sociali,  edifici,   strutture   e   aree
appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le  finalita'
di cui all'articolo 1. 
  2. Gli  enti  di  cui  al  comma  1  possono  effettuare  opere  di
ricostruzione,  restauro  e  manutenzione  per  l'adattamento   delle
strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 
  3. Agli enti di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge  11
luglio 1986, n. 390. 
 
          Nota all'art. 5:
             -   La   legge   n.  390/1986  reca:  "Disciplina  delle
          concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali  e
          patrimoniali  dello  Stato  in  favore  di  enti o istituti
          culturali, degli enti pubblici territoriali,  delle  unita'
          sanitarie   locali,   di  ordini  religiosi  e  degli  enti
          ecclesiastici". Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1,
          4, 5 e 6, e dell'art. 2 di detta legge:
             "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in
          concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente  di
          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
          Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;  b)  a
          enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari  previsti  dalle  vigenti   disposizioni   e   che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale; c) ad altri enti o istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente fini  di  rilevante  interesse  culturale  e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un   programma   almeno  triennale.  Le  concessioni  e  le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila  e
          non  superiore  al  10  per  cento  di  quello determinato,
          sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla  base
          dei  valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
          destinati a sede dei predetti soggetti o essere  utilizzati
          per  lo  svolgimento  delle  loro attivita' istituzionali o
          statutarie.
             2-3. (Omissis).
             4.  Nel  caso  di  richiesta  di  utilizzazione  di  una
          porzione  dell'immobile  per finalita' diverse da quelle di
          cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo  di
          tale  porzione,  un distinto canone determinato, sentito il
          competente  ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
          in comune commercio.
             5. La concessione e' revocata e la locazione e'  risolta
          per  sopravvenuta  necessita' di utilizzazione dei beni per
          usi governativi.
             6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per  i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione, ne determina rispettivamente la decadenza  o  la
          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione del divieto  di  subconcessione  o  sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
             7. (Omissis).
             Art.  2.  -  1.  I  rapporti  tra  lo Stato e le aziende
          autonome  statali  prive  di  personalita'  giuridica,   in
          materia   di   utilizzazione   di   beni   immobili,   sono
          reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
          1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita' per la concessione o la  locazione
          di  beni  immobili  demaniali o patrimoniali dello Stato in
          favore  di  enti  pubblici   territoriali,   delle   unita'
          sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente
          riconosciuti,   della   Chiesa   cattolica  e  delle  altre
          confessioni religiose i cui rapporti  con  lo  Stato  siano
          regolati  per legge sulla base delle intese di cui all'art.
          8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni  si
          applicano   le   disposizioni  del  comma  1  dell'articolo
          precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare  del
          canone  annuo  ricognitorio,  nonche'  le  disposizioni dei
          commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".