Art. 6. 
  1. Le regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli
enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari  possono  concedere
in uso gratuito agli enti, alle  organizzazioni  di  volontariato  ed
alle associazioni beni immobili di loro proprieta',  con  vincolo  di
destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1. 
  2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne  fissa  la
durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione  del
bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita'
di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.