Art. 7. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire
25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni  per  ciascuno
degli  anni  1992  e  1993,  e  all'onere  derivante  dall'attuazione
dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno  degli  anni
1991, 1992 e 1993,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1991,  all'uopo  utilizzando,  rispettivamente,
gli accantonamenti "Interventi  a  favore  dei  minori"  e  "Fondo  a
sostegno della prevenzione del crimine nelle  regioni  meridionali  a
favore dei minori". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Napoli, addi' 19 luglio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli 
                                  affari sociali 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI