Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "Interventi a favore dei minori" e "Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addi' 19 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI