Art. 4.
  1. E' autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per  l'anno  1991,
di  lire  1.900  milioni  per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per
l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti
storici di  importanza  nazionale  aventi  personalita'  giuridica  o
comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia
stato  dichiarato  di notevole interesse storico ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409,  per  la
realizzazione   di   progetti  di  inventariazione,  catalogazione  e
restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi
sono assegnati con decreto del  Ministro  per  i  beni  culturali  ed
ambientali.
 
          Nota all'art. 4:
             -   Il   D.P.R.   n.  1409/1963  reca:  "Norme  relative
          all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".