Art. 4. 1. E' autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991, di lire 1.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalita' giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".