Art. 5.
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge,  pari  a  lire  7.900
milioni  per  l'anno  1991,  a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a
lire  4.500  milioni  per   l'anno   1993,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando  l'accantonamento  "Iniziative  a  favore  della
cultura".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI