IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 27 maggio 1978, n. 217, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' economiche europee; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale; Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1988, emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, riguardante le disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neo-laureati; Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale e' stato indetto il concorso per l'anno 1988 per l'assegnazione di settemilacinquecento borse di studio per medici neo-laureati; Tenuto conto che i contenuti della predetta direttiva n. 86/457/CEE hanno quindi gia' avuto attuazione pratica, anche se limitata nel tempo, mediante la legge 8 aprile 1988, n. 109, e conseguenti decreti ministeriali citati; Considerato che il tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in medicina generale, in corso di svolgimento, ha durata, contenuti, modalita' di espletamento sostanzialmente conformi alla disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui alla direttiva n. 96/457/CEE; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' economiche europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori; Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge 30 luglio 1990, n. 212, il Governo e' delegato ad emanare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive CEE in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori, tra le quali anche la direttiva n. 86/457/CEE di cui all'allegato C) della legge medesima; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del corso 1. E' istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. 2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.