Art. 2. 
                      Efficacia dell'attestato 
  1. Dal 1› gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2
dell'art. 1, fatti salvi i  diritti  acquisiti  di  cui  all'art.  6,
costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale
ai  sensi  dell'art.  48  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 
  2. E' equiparato all'attestato  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1
l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per  la  formazione
specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo  comma
dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.