Art. 3. Articolazione del corso di formazione 1. Nel corso di formazione specifico in medicina generale di cui all'art. 1 le attivita' didattiche di natura pratica costituiscono i 2/3 della attivita' formativa; il corso viene articolato come segue: a) un periodo di settecento ore di formazione in medecina clinica e medicina di laboratorio, articolate in cinque mesi da effettuarsi presso istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle unita' sanitarie locali, con attribuzione della responsabilita' della formazione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione e seminari coi seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica; b) un periodo di trecentonovanta ore di chirurgia generale, articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre presso le strutture in- dicate alla lettera a), comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza; c) un periodo di trecentonovanta ore in pediatria articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre nelle strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ed atttivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; d) un periodo di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da effettuarsi presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potra' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a); e) un periodo di settecento ore, articolate in cinque mesi, da effettuarsi presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' opera- tive, comprendente attivita' pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi; f) un periodo di centosessanta ore di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinca guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in due mesi da effettuarsi presso le strutture indicate alla lettera a). 2. Le strutture ospedaliere indicate alla lettera a), comma 1, devono essere dodate di una divisione di medicina interna ed almeno di sezioni di pediatria, ostetricia e ginecologia e servizio di laboratorio. 3. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione in medicina generale viene organizzata una partecipazione attiva a seminari di: legislazione ed organizzazione sanitaria e sociale, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'eta' evolutiva, della prescrizione dei farmaci, economia, epidemiologia e statistica sanitaria, programmazione sanitaria, informatica, telematica e psicologia. 4. La fissazione dei requisiti per la determinazione dei criteri di scelta dei docenti e dei lavori, le disposizioni generali per la durata, i contenuti, la metodologia didattica dei corsi e delle attivita' seminariali e tutoriali, le verifiche relative all'espletamento dei corsi, all'adeguatezza delle strutture ed attrazzature, ai fini dell'eventuale esclusione di quelle inadeguate, nonche' le verifiche sul materiale didattico e formativo, vengono de- terminate con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1. 5. Il personale medico preposto alla formazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) indicato al comma 1 deve rivestire di norma la posizione funzionale apicale del ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di personale universitario. Non puo' comunque essere preposto alle formazione personale di livello iniziale. 6. Il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui alla lettera d), comma 1, avente la funzione di medico tutore deve possedere un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale che soddisfi i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. 7. Il personale medico preposto alla formazione e il tutore esprimono un giudizio sul profitto del partecipante al corso per ogni singola fase formativa svolta nei periodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1. 8. Al termine dei periodi di formazione il sanitario responsabile della struttura ospedaliera o universitaria in cui si e' svolto il tirocinio e il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato, sulla base dei giudizi di cui al comma 7, formulano una dettagliata relazione sul compimento del periodo di frequenza, sull'attivita' svolta, sulle capacita' diagnostiche e terapeutiche dimostrate dal partecipante alla formazione. Analoga certificazione e' rilasciata dal personale responsabile dell'attivita' di partecipazione a seminari. 9. L'accesso del partecipante alla formazione alle varie fasi del corso in cui e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. 10. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante alla formazione dalla frequenza al corso.