Art. 3. 
                Articolazione del corso di formazione 
  1. Nel corso di formazione specifico in medicina  generale  di  cui
all'art. 1 le attivita' didattiche di natura pratica costituiscono  i
2/3 della attivita' formativa; il corso viene articolato come segue: 
    a) un periodo di settecento ore di formazione in medecina clinica
e medicina di laboratorio, articolate in cinque mesi  da  effettuarsi
presso  istituti   clinici   universitari   o   strutture   pubbliche
ospedaliere, individuate a  tale  scopo  dalla  regione,  nonche'  in
centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle  unita'
sanitarie  locali,  con  attribuzione  della  responsabilita'   della
formazione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica  guidata
ed un'attivita' di partecipazione e seminari coi seguenti  argomenti:
metodologia clinica,  neurologia  e  psichiatria,  medicina  interna,
terapia medica, medicina di urgenza, oncologia  medica,  geriatria  e
patologia clinica; 
    b) un periodo  di  trecentonovanta  ore  di  chirurgia  generale,
articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre presso le strutture in-
dicate alla lettera a), comprendenti: attivita'  clinica  guidata  ed
attivita'  di  partecipazione  a  seminari  su  metodologia  clinica,
chirurgia generale, chirurgia d'urgenza; 
    c) un periodo di trecentonovanta ore in pediatria  articolate  in
tre mesi, da effettuarsi sempre nelle strutture indicate alla lettera
a)  comprendenti:  attivita'  clinica  guidata   ed   atttivita'   di
partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia  pediatrica,
neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; 
    d) un periodo di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da
effettuarsi presso un medico di medicina generale  convenzionato  con
il  Servizio  sanitario  nazionale,  comprendente  attivita'   medica
guidata  ambulatoriale  e  domiciliare;  ovvero   qualora   non   sia
reperibile un numero adeguato  di  medici  convenzionati  disponibili
all'uopo, il predetto periodo di formazione potra' effettuarsi  anche
in parte presso le strutture di cui alla lettera a); 
    e) un periodo di settecento ore, articolate in  cinque  mesi,  da
effettuarsi presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul
territorio con il coordinamento del responsabile delle unita'  opera-
tive,  comprendente  attivita'  pratica  guidata  presso  consultori,
ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione  a  seminari  in
medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene
e profilassi; 
    f) un periodo di centosessanta ore di formazione in ostetricia  e
ginecologia,  con  attivita'   clinca   guidata   ed   attivita'   di
partecipazione a seminari, articolato  in  due  mesi  da  effettuarsi
presso le strutture indicate alla lettera a). 
  2. Le strutture ospedaliere indicate  alla  lettera  a),  comma  1,
devono essere dodate di una divisione di medicina interna  ed  almeno
di sezioni di pediatria,  ostetricia  e  ginecologia  e  servizio  di
laboratorio. 
  3. Durante il periodo di svolgimento del  corso  di  formazione  in
medicina generale  viene  organizzata  una  partecipazione  attiva  a
seminari di: legislazione  ed  organizzazione  sanitaria  e  sociale,
deontologia ed etica professionale, medicina legale,  problemi  della
famiglia,  dell'eta'  evolutiva,  della  prescrizione  dei   farmaci,
economia,  epidemiologia  e  statistica   sanitaria,   programmazione
sanitaria, informatica, telematica e psicologia. 
  4. La fissazione dei requisiti per la determinazione dei criteri di
scelta dei docenti e dei lavori,  le  disposizioni  generali  per  la
durata, i contenuti, la  metodologia  didattica  dei  corsi  e  delle
attivita'   seminariali   e   tutoriali,   le   verifiche    relative
all'espletamento  dei  corsi,  all'adeguatezza  delle  strutture   ed
attrazzature, ai fini dell'eventuale esclusione di quelle inadeguate,
nonche' le verifiche sul materiale didattico e formativo, vengono de-
terminate con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1. 
  5. Il personale medico preposto alla formazione di cui alle lettere
a), b), c), e) ed f) indicato al comma 1 deve rivestire di  norma  la
posizione funzionale apicale del ruolo sanitario  del  personale  del
Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente  qualora  si
tratti di personale universitario. Non puo' comunque essere  preposto
alle formazione personale di livello iniziale. 
  6. Il medico di medicina generale  convenzionato  con  il  Servizio
sanitario nazionale di cui  alla  lettera  d),  comma  1,  avente  la
funzione di medico tutore  deve  possedere  un'anzianita'  di  almeno
dieci anni di  attivita'  convenzionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nonche' possedere la titolarita' di  un  numero  di  assistiti  nella
misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in  uno
studio  professionale  che  soddisfi  i  requisiti  massimi  previsti
dall'accordo  collettivo  nazionale  per  la   regolamentazione   dei
rapporti con i medici di medicina generale. 
  7. Il  personale  medico  preposto  alla  formazione  e  il  tutore
esprimono un giudizio sul profitto del partecipante al corso per ogni
singola fase formativa svolta nei periodi di cui alle lettere a), b),
c), d), e) ed f) del comma 1. 
  8. Al termine dei periodi di formazione il  sanitario  responsabile
della struttura ospedaliera o universitaria in cui si  e'  svolto  il
tirocinio e il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato,  sulla
base dei giudizi  di  cui  al  comma  7,  formulano  una  dettagliata
relazione sul compimento del  periodo  di  frequenza,  sull'attivita'
svolta, sulle capacita' diagnostiche e  terapeutiche  dimostrate  dal
partecipante alla formazione. Analoga  certificazione  e'  rilasciata
dal  personale  responsabile  dell'attivita'  di   partecipazione   a
seminari. 
  9. L'accesso del partecipante alla formazione alle varie  fasi  del
corso in cui e' articolato e' subordinato al  superamento  con  esito
positivo della fase svolta in  precedenza.  Qualora  il  partecipante
alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del
tutore non abbia  conseguito  un  idoneo  apprendimento  nel  singolo
periodo formativo, e' ammesso a  frequentare  nuovamente  il  periodo
stesso per una sola volta. 
  10. Il giudizio non favorevole  formulato  a  seguito  della  nuova
ammissione comporta  l'immediata  esclusione  del  partecipante  alla
formazione dalla frequenza al corso.