Art. 4. Organizzazione del corso 1. Le regioni e le province autonome, in relazione alle condizioni applicative degli istituti previsti dai punti 1, 4 e 5 dell'art. 48, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, forniscono indicazioni al Ministro della sanita' che, con proprio provvedimento, entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente dei medici da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale ed emana il relativo bando. 2. I corsi di cui all'art. 1 sono organizzati ed attivati dalle regioni che devono comunicare al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della sanita' previa invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle province autonome inadempienti.