Art. 5. 
             Ammissione, frequenza e rilascio attestato 
  1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto  del  contigente
dei medici da ammettere ai corsi fissato ai sensi dell'art. 4,  comma
1, costituiscono una o piu'  commissioni  presiedute  dal  presidente
dell'ordine provinciale  dei  medici  chirurghi  ed  odontoiatri  del
capoluogo di regione o da un suo delegato e composte da un  dirigente
medico regionale, da un  primario  ospedaliero  di  medicina  interna
iscritto nei ruoli nominativi regionali, da due  medici  di  medicina
generale designati dalla Federazione nazionale dei  medici  chirurghi
ed odontoiatri e  da  un  funzionario  amministrativo  regionale  con
funzioni di segretario, per la selezione delle domande dei candidati.
Ad ogni commissione non puo' essere assegnato un  numero  di  domande
superiore a 250. 
  2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alle formazione e'
determinata sulla base del punteggio conseguito in una prova scritta,
che puo' effettuarsi anche con domande  a  risposta  multipla,  e  di
quello attribuito al voto di laurea e all'esame di abilitazione.  Con
decreto del Ministro della  sanita'  sono  determinate  le  modalita'
dell'espletamento della prova selettiva, unica su tutto il territorio
nazionale, e i punteggi a disposizione della commissione. 
  3. La  formazione  specifica  in  medicina  generale  comporta  una
partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale  e
l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. 
  4. La frequenza del corso di formazione e' incompatibile, a pena di
decadenza, con l'iscrizione e frequenza a scuole di  specializzazione
e con la sussistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  o  di  una
titolarita'  di  rapporto  convenzionale  e  comunque  non   comporta
l'istaurazione di un rapporto di dipendenza  o  lavoro  convenzionale
ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. 
  5. La commissione di cui al comma 1, integrata da un dirigente  del
Ministero della sanita' e da un  professore  di  medicina  interna  o
disciplina equipollente di una  facolta'  di  medicina  della  stessa
regione o, in mancanza, di regione limitrofa, designati dal  Ministro
della sanita',  previo  sorteggio  tra  i  nominativi  inclusi  negli
appositi  elenchi  predisposti  ai  fini  della  composizione   delle
commissioni degli esami di idoneita' nazionale e dei  due  medici  di
medicina generale designati dalla Federazione nazionale degli  ordini
dei medici chirurghi ed odontoiatri, formula,  previo  colloquio  fi-
nale, un giudizio  definitivo  di  idoneita'  sulla  base  anche  dei
singoli giudizi positivi espressi  nelle  varie  fasi  di  formazione
specifica e rilascia il relativo attestato di formazione.