Art. 5. Ammissione, frequenza e rilascio attestato 1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del contigente dei medici da ammettere ai corsi fissato ai sensi dell'art. 4, comma 1, costituiscono una o piu' commissioni presiedute dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri del capoluogo di regione o da un suo delegato e composte da un dirigente medico regionale, da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi regionali, da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario, per la selezione delle domande dei candidati. Ad ogni commissione non puo' essere assegnato un numero di domande superiore a 250. 2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alle formazione e' determinata sulla base del punteggio conseguito in una prova scritta, che puo' effettuarsi anche con domande a risposta multipla, e di quello attribuito al voto di laurea e all'esame di abilitazione. Con decreto del Ministro della sanita' sono determinate le modalita' dell'espletamento della prova selettiva, unica su tutto il territorio nazionale, e i punteggi a disposizione della commissione. 3. La formazione specifica in medicina generale comporta una partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. 4. La frequenza del corso di formazione e' incompatibile, a pena di decadenza, con l'iscrizione e frequenza a scuole di specializzazione e con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una titolarita' di rapporto convenzionale e comunque non comporta l'istaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. 5. La commissione di cui al comma 1, integrata da un dirigente del Ministero della sanita' e da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facolta' di medicina della stessa regione o, in mancanza, di regione limitrofa, designati dal Ministro della sanita', previo sorteggio tra i nominativi inclusi negli appositi elenchi predisposti ai fini della composizione delle commissioni degli esami di idoneita' nazionale e dei due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, formula, previo colloquio fi- nale, un giudizio definitivo di idoneita' sulla base anche dei singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione specifica e rilascia il relativo attestato di formazione.