Art. 6. 
                          Diritti acquisiti 
  1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione  di
cui agli articoli 1 e 2,  hanno  diritto  ad  esercitare  l'attivita'
professionale in qualita' di medico di medicina generale i  titolari,
alla  data  del  31  dicembre  1994,  di  un  rapporto  convenzionale
disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48
della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  quale:  medico  di  medicina
generale, medico addetto al servizio  di  guardia  medica  attiva  ed
emergenza  territoriale,  medico  titolare  di   incarico   a   tempo
indeterminato  nella  medicina  dei   servizi,   medico   specialista
ambulatoriale  della  branca  di  medicina  interna,  nonche'  medico
generico fiduciario  e  medico  di  ambulatorio  presso  il  Servizio
assistenza  sanitario  naviganti  (S.A.S.N.)  convenzionato  con   il
Ministero della sanita' ai sensi del combinato disposto dell'art. 37,
ultimo comma,  della  citata  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
dell'art.  12,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 
  2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un  Paese  membro
delle Comunita' europee che gia' operano in Italia,  ai  sensi  della
legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del  31
dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1. 
  3. I medici che si trovano in una  delle  situazioni  previste  dai
commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attivita'  professionale  in
qualita' di medico di  medicina  generale  nel  regime  nazionale  di
sicurezza sociale di uno dei Paesi membri  delle  Comunita'  europee,
anche se non in possesso di  una  formazione  specifica  in  medicina
generale, devono chiedere  il  rilascio  del  relativo  attestato  al
competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri,  previa
presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito. 
  4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie  non
previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 
86/457/CEE, con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale. 
  5. L'ordine provinciale dei medici e degli  odontoiatri  competente
per l'iscrizione provvede all'annotazione del  titolo  conseguito  od
equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine  della
concessione degli attestati.