Art. 6. Diritti acquisiti 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonche' medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanita' ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunita' europee che gia' operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1. 3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito. 4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati.