Art. 8. Esercizio della professione di medico di medicina generale presso altri Stati delle Comunita' europee da parte di medici cittadini italiani. 1. Il Ministero della sanita' fornisce a richiesta delle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanita' RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica MARTINAZZOLI, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI