Art. 8. 
Esercizio della professione di medico di medicina generale presso 
   altri Stati delle Comunita' europee da parte di  medici  cittadini
   italiani. 
  1. Il Ministero della sanita' fornisce a richiesta delle competenti
autorita' sanitarie dei Paesi  comunitari  le  informazioni  inerenti
alle istanze dei medici italiani tendenti  ad  ottenere  l'ammissione
all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi
della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione
della relativa documentazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  RUBERTI, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro per gli 
                                  affari regionali e i problemi 
                                  istituzionali 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI