IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega
al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.  82/76/CEE   del
Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanita'  e  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
           Formazione a tempo pieno del medico specialista 
  1. La formazione  specialistica  dei  medici  ammessi  alle  scuole
universitarie  di  specializzazione  in  medicina  e  chirurgia,   di
tipologia e durata conformi  alle  norme  della  comunita'  economica
europea e comuni a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. 
  2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato  ed
aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.