IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Formazione a tempo pieno del medico specialista 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunita' economica europea e comuni a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. 2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.