Art. 2. 
                           Programmazione 
  1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e  le
province autonome, di concerto con  il  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica  e  tecnologica,  sentite  le  facolta'  di
medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro,  e'  determinato,
ogni tre anni, il numero degli  specialisti  da  formare  sulla  base
delle esigenze sanitarie del  Paese,  tenuto  conto  delle  capacita'
ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con
le universita', in relazione al contenuto specifico della  formazione
e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita'. 
  2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  sentito
il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna
scuola le cui strutture siano corrispondenti  ai  requisiti  previsti
dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facolta' di  medicina
e della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso
convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere  del  comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale. 
  3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui  al
comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita  una  riserva
di   posti,   non   superiore   al   5%,   a   favore   dei    medici
dell'amministrazione militare. Il numero dei posti  da  riservare  ai
medici  stranieri  provenienti  dai  Paesi  in  via  di  sviluppo  e'
determinato con il decreto  di  cui  al  comma  1,  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le  singole  scuole
dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. 
  4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i  candidati
devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento
della scuola. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2,  comma  quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il
consiglio   della   scuola,   d'intesa   con   l'amministrazione   di
appartenenza degli specializzandi,  puo'  autorizzare  l'espletamento
delle  attivita'  pratiche  previste  dall'ordinamento  della  scuola
nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette
attivita' siano coerenti con il programma del corso di studio.